Parte TERZATitolo I

Art. 187

Trattamento in caso di sospensione dell'indennità personale

In vigore dal 5 mar 1967
Al personale cui venga integralmente sospesa, nei casi previsti dagli , la corresponsione dell'indennità personale e che continui ad occupare un posto di organico all'estero compete l'intero trattamento previsto per l'interno, escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere speciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-187

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Trattamento in caso di sospensione dell'indennità personale (Art. 187 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo