Titolo II
Art. 190
Viaggi di trasferimento
In vigore dal 29 lug 2004
Il personale del Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi di trasferimento, al trattamento di cui ai successivi articoli, anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall' della legge 23 aprile 2003, n. 109.
Per viaggi di trasferimento si intendono quelli compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo al Ministero.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-190