Parte TERZATitolo I

Art. 189

Indennità integrativa

In vigore dal 5 mar 1967
Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a sua disposizione da altre Amministrazioni dello Stato che sia autorizzato ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonché presso Enti, Organismi o tribunali internazionali può essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e, ove del caso, con altro Ministro interessato. Il disposto del comma precedente sostituisce quello dell' della legge 4 gennaio 1951, n. 13 anche agli effetti del primo comma dell' della legge 27 luglio 1962, n. 1114.
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Indennità integrativa (Art. 189 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo