Titolo II

Art. 193

Viaggi aerei

In vigore dal 1 gen 2025
1. Per i viaggi di trasferimento in aereo dei capi delle rappresentanze diplomatiche spetta il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica, qualunque sia la durata del viaggio. Per il restante personale, il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica spetta nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore. 2. Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui all', per il viaggio aereo di trasferimento spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di cui all', quinto comma, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-193

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Viaggi aerei (Art. 193 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo