Titolo II
Art. 194
Viaggi con altri mezzi
In vigore dal 5 mar 1967
Per tragitti effettuati con mezzi privati è corrisposta una indennità di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni spettanti, ai sensi dei precedenti articoli, integrata dalla diaria e dall'indennità supplementare relative al viaggio stesso di cui all'.
In caso di mancanza o di riconosciuta inadeguatezza dei mezzi di trasporto previsti negli articoli precedenti, sono corrisposte le spese effettivamente sostenute per altro mezzo di trasporto nonché la diaria e l'indennità supplementare relativa al viaggio effettuato.
Quando sia fatto uso di un mezzo privato è esclusa ogni responsabilità dello Stato per danni al mezzo stesso o verso terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-194