Titolo II
Art. 191
Viaggi in ferrovia
In vigore dal 5 mar 1967
Per i percorsi in ferrovia spetta il pagamento delle spese relative alla prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva ed alla seconda classe per il personale delle carriere ausiliarie.
Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia di ritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa.
È ammesso il pagamento del supplemento per treno rapido per la classe spettante.
Al personale delle carriere direttive spetta il pagamento delle spese relative ad un compartimento singolo in vagone letto; al personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere capo o equiparata spetta il pagamento delle spese relative ad un posto in vagone letto.
Il Ministero, in relazione a particolari circostanze, può autorizzare per il personale delle carriere ausiliarie il viaggio in prima classe. Può altresì autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di personale diverso da quello indicato nel comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-191