Parte TERZATitolo I

Art. 183

Trattamento economico durante l'assenza dal servizio

In vigore dal 15 apr 1998
1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico: a) in caso di assenza per infermità l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo; b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa. 2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a). 3. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, spetta il seguente trattamento economico: a) in caso di astensione obbligatoria l'indennità personale è corrisposta per intero; b) in caso di astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa. 4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-183

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Trattamento economico durante l'assenza dal servizio (Art. 183 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo