Titolo III
Art. 205
187 / 298Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero
In vigore dal 5 mar 1967
L'indennità prevista dall' spetta anche al personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo al Ministero o dal trasferimento in altra sede. Al personale collocato in aspettativa la indennità stessa è corrisposta nel caso che rientri in Italia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-205