Titolo VII

Art. 168

Esperti

In vigore dal 19 apr 2025
L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato o da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purchè di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile nè dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell', nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli in quanto applicabili, dell' e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all' della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purchè, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unità riservate, ai sensi dell' del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell', comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, delle unità destinate, ai sensi dell' della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, delle unità destinate ai sensi dell', secondo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, allo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima svolti dall'autorità consolare e delle unità destinate, ai sensi dell' del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni nè a quello inviato all'estero in missione temporanea.

Note all'articolo

  • La L. 22 dicembre 1975, n. 685 come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162 ha disposto (con l'art. 6-quater, comma 2) che "A tali fini il contingenete previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita' riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga."
  • Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 ha disposto (con l'art. 11) che "Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita' di esperti, per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita', riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga."
  • La L. 29 dicembre 1990, n. 428 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che "Il contingente di cui all'articolo 168, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una unita' da destinare alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunita' economiche europee."
  • La L. 6 febbraio 1996, n.52 ha disposto (con l'art. 58 comma 1) che "Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 71 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il numero massimo degli esperti inviati ad occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali e' elevato da venticinque a ventinove unita'."
  • La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma 136) che "Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' diminuito a 78 unita'. Il sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali e' elevato a 37 unita', ferme restando le 4 unita' fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52."
  • Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."
  • La L. 6 febbraio 1996, n.52 come modificato dalla L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che "Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea e' istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome."
  • La L. 26 maggio 2000, n.147 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a ottantadue unita', di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da destinare alle rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, e' elevato a quarantuno unita', comprese le quattro unita' fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni."
  • La D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di dodici unita', riservata agli esperti del Corpo."
  • La L. 30 luglio 2002, n. 189 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unita', riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma."
  • Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 23) che "Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto".
  • La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 298, lettera a)) che "Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi: a) il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' incrementato di trenta unita'".
  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venticinque unita', riservata agli esperti del Corpo".
  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, come modificato dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di trenta unita', riservata agli esperti del Corpo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-168

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esperti (Art. 168 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo