Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 23 ott 1965
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, approva i piani regolatori ed i regolamenti edilizi.
Approva altresì i piani territoriali di coordinamento sentito il Ministero dei lavori pubblici e previa deliberazione della Giunta regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-23