Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 23 ott 1965
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione nell'esercizio delle attribuzioni di cui all' si avvale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli uffici del Genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive.
Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e gli uffici da esso dipendenti, pur adempiendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, le funzioni a questa devolute, restano alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, per esercitare le funzioni riservate allo Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-25