Titolo I

Art. 1

In vigore dal 23 ott 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: . Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, Corpo forestale, caccia e pesca, usi civici, sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell' dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-1

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