Titolo II
Art. 8
In vigore dal 23 ott 1965
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di industria e commercio, artigianato, mercati e fiere, acque minerali e termali, miniere cave e torbiere, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti di cui all' dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-8