Titolo II
Art. 10
In vigore dal 23 ott 1965
L'aliquota dell'imposta camerale, da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, è stabilita dalla Regione entro i limiti massimi previsti dalle leggi dello Stato, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-10