Titolo II
Art. 11
In vigore dal 23 ott 1965
I provvedimenti concernenti le fiere, mostre e esposizioni aventi carattere interregionale, nazionale o internazionale che si svolgono nel territorio della Regione sono adottati dal Ministero dell'industria e del commercio, sentita l'Amministrazione regionale.
Degli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale o internazionale, di cui al precedente comma, fa parte un rappresentante della Regione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-11