Titolo III

Art. 16

In vigore dal 23 ott 1965
Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalità da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-16

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