Titolo III
Art. 21
In vigore dal 23 ott 1965
Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-21