Titolo III

Art. 19

In vigore dal 18 mar 1976
I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo. I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale, organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della Regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'Amministrazione regionale. L'E.N.I.T. continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 25 novembre 1975, n.902 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 17, 18, 19, primo comma, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di turismo e di industria alberghiera".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-19

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