Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 18 mar 1976
Sono trasferite alla regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
b) espropriazione per pubblica utilità, eccetto quelle riguardanti opere a totale carico dello Stato;
c) urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, opere idrauliche di IV e V categoria e non classificabili, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-22