Titolo IV
Art. 26
In vigore dal 18 mar 1976
Sono considerate d'interesse statale e rimangono di competenza degli organi dello Stato le categorie e lavori pubblici relative a:
a) rete autostradale e strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell' della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall', lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8;
b) costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, eccetto quelle riguardanti linee metropolitane;
c) costruzione e manutenzione di aerodromi, eccetto quelli a carattere esclusivamente turistico;
d) opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e grandi derivazioni di acque pubbliche;
e) costruzione e manutenzione di porti, eccetto quelli di seconda categoria dalla seconda classe in poi;
f) opere e lavori per servizi statali, con esclusione dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali;
g) opere e lavori di edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, di edilizia universitaria;
h) opere e lavori di riparazione di danni bellici;
i) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative a materia di competenza statale, nonché gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione ed entità particolarmente gravi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-26