Titolo IV
Art. 28
In vigore dal 23 ott 1965
Qualora le piccole derivazioni di cui all' cpv. del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, interessino acque appartenenti anche a bacini idrografici non compresi nel territorio della Regione, le attribuzioni a questa spettanti sono esercitate di intesa con l'autorità statale competente.
Alla visita di istruttoria sulle domande per concessioni di derivazioni di acque di competenza statale è invitato un rappresentante della Regione.
La Regione può presentare osservazioni, richieste ed opposizioni fino alla pronuncia definitiva dell'organo consultivo competente, in merito a domande di rilascio e di rinnovazione di concessioni di derivazioni di acque pubbliche di competenza dello Stato, ed è inoltre legittimata ad agire ed a proporre ricorsi avverso i relativi provvedimenti.
La Regione dovrà essere sentita per la concessione delle autorizzazioni provvisorie, di cui all', comma primo, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. A tale effetto la domanda di autorizzazione provvisoria viene comunicata alla Regione, la quale esprime il proprio avviso nel termine perentorio di quindici giorni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-28