Titolo IV
Art. 27
In vigore dal 18 mar 1976
Gli Istituti autonomi per le case popolari nella Regione continuano ad essere sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le loro attribuzioni relative alle case costruite a totale carico dello Stato.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo degli Istituti predetti sono comunicati, a cura degli Istituti stessi, al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi e per gli effetti dell' del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031, unitamente all'atto di controllo regionale.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R 25 NOVEMBRE 1975, N. 902.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-27