Titolo V

Art. 32

In vigore dal 23 ott 1965
Il trasferimento di uffici statali alla Regione comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento. La consistenza degli immobili, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero interessato e dal competente Assessore regionale. Entro un mese dall'avvenuto passaggio dei servizi, un esemplare del verbale e dei prospetti allegati, firmato da tutti gli intervenuti, dovrà essere inviato alla intendenza di finanza della Provincia nella quale ha sede l'ufficio trasferito, ai Ministeri competenti, alla Giunta regionale, e uno sarà acquisito agli atti dello ufficio interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo