Art. 37

In vigore dal 23 ott 1965
Nelle materie di cui agli del presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge all'autorità di pubblica sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo