Art. 39
In vigore dal 23 ott 1965
La Regione rimborserà allo Stato le spese sostenute per l'attività svolta nel suo interesse dagli organi ed uffici statali di cui la Regione stessa può avvalersi ai sensi delle norme contenute nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 26 agosto 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO - MANCINI -
FERRARI AGGRADI - LAMI
STARNUTI - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 57. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-39