Titolo V

Art. 34

In vigore dal 23 ott 1965
La eventuale restituzione alle Amministrazioni statali di appartenenza del personale di cui al precedente articolo è disposta con provvedimento del Ministero competente di concerto con quello del Tesoro, su richiesta della Regione ovvero a domanda dell'interessato sentita la Regione. Nell'ambito della Regione, i trasferimenti del personale statale comandato sono disposti dall'Amministrazione regionale, con l'osservanza delle norme dell' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-34

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