Titolo V
Art. 33
In vigore dal 23 ott 1965
Il personale, impiegati e salariati, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici statali da trasferire alla Regione e appartenenti ai ruoli della Amministrazione da cui i predetti uffici dipendono, è posto dalle Amministrazioni interessate a disposizione della Regione in posizione di comando, a decorrere dalla data di trasferimento degli uffici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-33