Titolo V

Art. 33

In vigore dal 23 ott 1965
Il personale, impiegati e salariati, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici statali da trasferire alla Regione e appartenenti ai ruoli della Amministrazione da cui i predetti uffici dipendono, è posto dalle Amministrazioni interessate a disposizione della Regione in posizione di comando, a decorrere dalla data di trasferimento degli uffici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo