Titolo V

Art. 36

In vigore dal 23 ott 1965
Con legge regionale può disporsi la iscrizione del personale assunto dalla Regione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale per gli Istituti di previdenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-36

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