Titolo V
Art. 36
In vigore dal 23 ott 1965
Con legge regionale può disporsi la iscrizione del personale assunto dalla Regione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale per gli Istituti di previdenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-36