Titolo V
Art. 35
In vigore dal 23 ott 1965
Il personale comandato ai sensi del precedente conserva il proprio stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, salvo il migliore trattamento disposto con la legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, modificata con la legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.
Le spese per gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale sono a carico della Regione la quale verserà allo Stato, a norma dell'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'importo dei contributi e delle ritenute, dalla legge previsti sul trattamento economico determinato dall'Amministrazione di appartenenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-35