Art. 38

In vigore dal 23 ott 1965
Il trasferimento degli uffici e dei servizi di cui ai precedenti articoli avrà luogo il primo giorno, del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le norme di cui al titolo V concernenti il comando del personale statale, avranno efficacia fino a quando la Regione non avrà provveduto con legge alla determinazione dei ruoli organici del proprio personale, e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-38

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