Titolo V

Art. 31

In vigore dal 23 ott 1965
Le Amministrazioni dello Stato consegneranno con elenchi descrittivi alla Regione gli atti concernenti le materie, nelle quali la Regione assume le relative potestà amministrative, per effetto dell' dello Statuto ed in conseguenza del passaggio dei servizi previsti dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-31

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