Titolo III

Art. 18

In vigore dal 18 mar 1976
Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all', lettera e del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, numero 1044, e quello del personale delle aziende di cura, soggiorno e turismo, di cui all', lettera e del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono approvati dall'Amministrazione regionale sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro. I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 25 novembre 1975, n.902 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 17, 18, 19, primo comma, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di turismo e di industria alberghiera".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-18

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