Titolo I
Art. 6
In vigore dal 23 ott 1965
Per i provvedimenti di concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica o disposti a sostegno di iniziative di operatori agricoli della Regione, già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli adempimenti sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che potrà provvedervi direttamente o a mezzo degli organi trasferiti alla Regione a norma della presente legge.
Sulle domande, invece, in ordine alle quali non sia ancora intervenuto l'atto di impegno alla data di entrata in vigore della presente legge, la decisione spetta alla Regione.
I fondi, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha assegnato ad organi che, a norma del presente decreto, vengono trasferiti alla Regione, e sul quali non siano ancora intervenuti impegni formali, si intendono assegnati alla Regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-6