Titolo I

Art. 4

In vigore dal 23 ott 1965
I certificati fitopatologici, rilasciati dagli uffici trasferiti alla Regione a norma dell', sono equiparati, ad ogni effetto, ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso il quale la Regione depositerà le firme dei funzionari autorizzati al rilascio. Gli Osservatori per le malattie delle piante di Gorizia e di Trieste, pur essendo trasferiti all'Amministrazione regionale, continueranno a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-4

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