Titolo I
Art. 7
In vigore dal 23 ott 1965
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all', si avvale del Magistrato alle acque di Venezia, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli Uffici del genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-7