Titolo II

Art. 12

In vigore dal 23 ott 1965
Nulla è innovato per quanto riguarda l'ordinamento le attribuzioni degli UPIC e dell'Ufficio circondariale industria e commercio di Pordenone, degli Uffici metrici di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, nonché per quanto riguarda l'ordinamento e le attribuzioni del Distretto minerario di Trieste. La Regione può tuttavia avvalersi dei suddetti uffici per l'esercizio delle proprie competenze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-12

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