Titolo II
Art. 13
In vigore dal 23 ott 1965
Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni degli organi statali in ordine agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare, agli impianti concernenti oleodotti, metanodotti, raffinazione, esercizio di depositi di olii minerali, impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti e di depositi di bombole di gas di petrolio liquefatti ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 e della legge 7 maggio 1965, n. 460.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-13