Titolo II

Art. 14

In vigore dal 23 ott 1965
La Commissione regionale per l'artigianato trasmette ogni semestre al Ministero dell'industria e del commercio, per la trattazione e l'esame dei problemi che interessano l'artigianato nazionale nel suo complesso, una relazione sulla situazione dell'artigianato nella Regione, sull'andamento produttivo, sullo smercio dei prodotti e sui mezzi idonei al raggiungimento di una maggiore produttività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-14

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