Titolo I

Art. 3

In vigore dal 23 ott 1965
Tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi quelli del Corpo forestale, esistenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti all'Amministrazione regionale. Restano alle dipendenze dello Stato gli Ispettorati per la alimentazione operanti nel territorio della Regione e lo Istituto sperimentale talassografico di Trieste, i quali tuttavia, a richiesta dell'Amministrazione regionale, sono tenuti ad adempiere compiti a questa attribuiti. Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali della Regione, può essere riconosciuta, con decreto del Commissario del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Relativamente alle materie trasferite alla Regione a norme e nei limiti dell' dello Statuto, cessa nel territorio della Regione stessa, la competenza dell'Ispettorato compartimentale agrario di Venezia, dell'Ispettorato regionale delle foreste di Padova, dell'Istituto per l'incremento ippico di Ferrara.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-3

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