Titolo I
Art. 5
In vigore dal 23 ott 1965
Le disposizioni, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e seguenti, e le altre norme di favore in materia di agricoltura e foreste riguardanti la Venezia Giulia vengono estese a tutto il territorio della Regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-5