Titolo III
Art. 20
In vigore dal 18 mar 1976
I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere, di locazione degli immobili ad uso di albergo, pensione e locanda è di vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 novembre 1975, n.902 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 17, 18, 19, primo comma, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di turismo e di industria alberghiera".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-20