Art. 23
Titolo IV

Art. 23

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In vigore dal 23 ott 1965
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, approva i piani regolatori ed i regolamenti edilizi. Approva altresì i piani territoriali di coordinamento sentito il Ministero dei lavori pubblici e previa deliberazione della Giunta regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-23