Regolamento›Capo II
Art. 19
Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale
In vigore dal 27 mar 1965
Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del commissario straordinario.
Il Ministro per la grazia e giustizia nomina il commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.
Il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall', ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata comunicazione al commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.
Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiari nulla anche la elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine regionale o interregionale, il commissario straordinario provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione dell'elezione a norma dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-19