Regolamento›Titolo I
Art. 8
Schede di votazione
In vigore dal 27 mar 1965
Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto al sensi dell', primo comma, del presente regolamento.
Le schede per le elezioni del professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, la indicazione del numero dei componenti il Collegio del revisori dei conti da eleggere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-8