Regolamento›Titolo I
Art. 6
Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine - Sede
In vigore dal 13 giu 1972
Per la elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei consigli regionali o interregionali, i consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.
Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell' della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del consiglio interessato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-6