Regolamento›Titolo I
Art. 4
Fusione di ordini
In vigore dal 27 mar 1965
Qualora in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di professionisti o di pubblicisti indicato nell' della legge, può essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-4