Regolamento›Titolo IV
Art. 73
Convocazione del primo Consiglio nazionale dell'Ordini
In vigore dal 27 mar 1965
La Commissione unica - entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti - convoca il Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e della elezioni delle cariche.
Per l'elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli del presente regolamento.
Dell'avvenuto insediamento del Consiglio nazionale è data immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Commissione unica, la quale provvede senza indugio a trasmettere le attività patrimoniali esistenti, nonché l'archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio nazionale.
Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-73