Regolamento›Capo II
Art. 20 bis
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
In vigore dal 13 giu 1972
Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla
lettera b) dell' della legge:
a) riunisce i presidenti e i vice presidenti dei consigli
regionali ed interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovraintende;
b) collabora, direttamente o di concerto con i consigli regionali o interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico albo nazionale, dei singoli albi regionali o interregionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-20-bis