Regolamento›Titolo IV
Art. 75
Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali
In vigore dal 27 mar 1965
Le persone iscritte alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all', quinto comma, all', ultimo comma del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 334, sono iscritte dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall' alla legge; esse conservano la precedente anzianità.
Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-75