Regolamento›Capo II
Art. 20 ter
COMMISSIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
In vigore dal 13 giu 1972
Per l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti commissioni:
a) commissione giuridica, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell' della legge - sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;
b) commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei consigli degli Ordini di cui all', lettera d), della legge;
c) commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;
d) commissione amministrativa, composta da cinque consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.
Le commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-20-ter